lunedì 27 ottobre 2014

DEDICATO A “RAI BUFALA” SUI PROGRAMMI INDICATI, FALSAMENTE COME “RAI STORIA” (Ma và là)



DEDICATO A “RAI BUFALA” SUI PROGRAMMI INDICATI,

FALSAMENTE COME “RAI STORIA” (Ma và là)
I Quaquaraqua (ovverosia i senzacabasisi) e il rinnovato stinnicchio antifascista
di Filippo Giannini
   In uno dei precedenti articoli avevo ricordato che la Rai (per la quale pago un truffaldino canone, ma penso di non pagarlo più) da qualche tempo ha scatenato una nuova offensiva contro il fascismo e il suo capo, avvalendosi di storici, almeno così si presentano sugli schermi (per me sono dei semplici ciarlatani, anche se ben pagati). Con questo articolo desidero presentare il pensiero su quel fenomeno dello scorso secolo di alcuni personaggi.   Da dove inizio? E se cominciassi da quello che considero un furbesco falso problema: l’articolo 18? Quanto avrei da scrivere sull’argomento, ma invito i lettori (almeno quelli che hanno un minimo di conoscenza storica) di andare a consultare i contenuti della Carta del Lavoro presentata il 21 aprile 1927, quindi quasi un secolo fa. Con questa Carta Benito Mussolini presentava PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO i più equilibrati rapporti fra il lavoratore e il datore di lavoro. Quindi dico: ma che andate a cianciare con l’articolo 18, vera presa per il ci u elle o dei lavoratori (quanno ce vò ce vò!).

    Tanta gente del popolo si lamenta che questo sistema ha fallito e che deve essere cambiato. Abbiamo un nuovo sistema che sostituisca questo marciume? Lo Stato Corporativo che se ha bene funzionato allora perché non riproporlo? Perché manca l’Uomo? Certamente un altro Uomo del valore del Male Assoluto nasce raramente, ma, dal mio punto di vista non abbiamo altra soluzione. Dello stesso parere è anche il professore di Scienze Politiche, ebreo, dell’Università di Gerusalemme Zeev Sternhell, il quale con queste parole illustra le caratteristiche dello Stato Corporativo: <Il Fascismo fu una dottrina politica un fenomeno globale, culturale che riuscì a trovare soluzioni originali ad alcune grandi questioni che dominavano i primi anni del secolo(…). Le ragioni dell’attrazione esercitata dal Fascismo su eminenti uomini della cultura europea, molti dei quali trovarono in esso la soluzione dei problemi relativi al destino della civiltà occidentale>. Ė superfluo ricordare che Sternhell si riferiva ai problemi relativi alla crisi congiunturale nata nel 1929, la quale a detta di molti economisti fu più grave di quella che stiamo vivendo. Debbo aggiungere che lo Stato Corporativo era il passaggio obbligato per giungere alla Socializzazione dello Stato, come era nel programma mussoliniano e questo fu uno dei motivi – ripeto UNO dei motivi - per cui i fascismi dovevano essere eliminati, costringendoli alla più grande tragedia che l’umanità abbia mai conosciuto: la Seconda Guerra Mondiale, checché sostengano i quaquaraquà di Rai bufala.

   Ed ora vogliamo dare uno sguardo al dramma della disoccupazione? Oggi questo disgraziatissimo Paese con circa 55 milioni di abitanti lamenta una disoccupazione ben sopra i 3 milioni di disoccupati. Con il Male Assoluto al governo, in piena crisi congiunturale e con una popolazione di 45 milioni di abitanti, presentava una disoccupazione di circa 810 mila disoccupati, e siamo nel 1932-33.

   E con l’attuale crisetta? C’è un volume, oggi praticamente introvabile, L’Economia Italiana tra le ue Guerra, edito sotto l’alto patronato di Sandro Pertini e composto dal Comitato d‘Onore di Nilde Jotti, Francesco Cossiga, Bettino Craxi ecc. ecc. (non so se mi spiego!!!), dove a pag. 137, possiamo leggere: <L’onda d’urto provocata dal risanamento monetario non colse affatto di sorpresa la compagine governativa (per capirci bene cari “quaquaraquà, quella guidata da Mussolini), con  provvedimenti di varia natura, attenuarono, dove possibile i conseguenti effetti negativi soprattutto nel mondo della produzione (…). Permise comunque al nostro Paese di affrontare in condizioni di sanità generale la grande depressione mondiale del 1929 (…)>. Per capirci meglio possiamo ricordare che negli anni fra il ’25 e il ’30, soprattutto grazie alla guida di Antonio Mosconi, i conti nazionali registrarono attivi da primato. Proprio come oggi, vero quaquaraquà di Rai/bufala?

   Visto quel che è accaduto a Genova – ma sappiamo bene che l’alluvione della città ligure è solo la punta dell’iceberg – diamo uno sguardino come al tempo del male assoluto venivano affrontate le calamità. Su questo tema debbo fare una breve premessa.

      La notte del 23 luglio 1930 uno dei terremoti più devastanti (6,5 Scala Richter) che la nostra storia ricordi colpì vaste aree della Campania, del Sannio, della Lucania e del Subappennino pugliese: all'incirca, cioè, quelle stesse zone colpite dal sisma del novembre 1980 (6° grado Scala Richter).

   Mussolini, appena conosciuta la notizia, convocò il ministro dei Lavori Pubblici, Araldo di Crollalanza, certamente uno dei più prestigiosi collaboratori del Governo di allora, e gli affidò l'opera di soccorso e di ricostruzione.

      Araldo di Crollalanza, in base alle disposizioni ricevute dal Capo del Governo, e giovandosi del RDL del 9 dicembre 1926 e alle successive norme tecniche del 13 marzo 1927 che concentra­vano tutte le competenze operative, nei casi di catastrofi, nel Mini­stero dei Lavori Pubblici, al primo annunzio del sisma (cosiddetto del Volture), fece attivare, nel giro di pochissime ore, il trasferi­mento di tutti gli uffici del Genio Civile del personale tecnico, verso la zona sinistrata, così come era previsto dal piano di inter­vento e dalle tabelle di mobilitazione che venivano periodicamente aggiornate.

   Secondo le disposizioni di legge sopra ricordate, nella stazio­ne di Roma, su un binario morto, era sempre pronto un treno speciale, completo di materiali di pronto intervento, nonché munito di apparecchiature per demolizioni ed escavazioni e quant'altro necessario per provvedere alle prime esigenze di soccorso e di as­sistenza alle popolazioni sinistrate. Sul treno, appena appresa la notizia del sisma, presero posto il Ministro e il personale dell'am­ministrazione centrale del servizio calamità. La partenza fu im­mediata. Destinazione: l'epicentro della catastrofe.

   Questa struttura entrò in azione, per la prima volta, proprio in occasione del sisma del 1930. Quindi non è errato affermare che ANCHE quella struttura fu opera del Male assoluto, struttura che poi prenderà il nome di Protezione Civile.

   Naturalmente, per tutto il periodo della ricostruzione, il Mini­stro Araldo di Crollalanza non si allontanò mai dalla zona sinistrata, adattandosi a dormire in una vettura del treno speciale che si spostava, con il relativo ufficio tecnico, da una stazione all'altra per seguire direttamente le opere di ricostruzione.

   Può essere interessante riportare la testimonianza di chi visse personalmente quella vicenda il Signor Liberato Iannantuoni di Meda (Milano): «Nella notte del 29 luglio 1930 il terremoto distrus­se alcuni centri della zona ai limiti della Puglia con la Lucania e l'avellinese, in particolare Melfì, Anzano di Puglia, Lacedonia. Proprio tra le macerie di questo borgo, all'indomani del terribile sisma, molte personalità del tempo accorsero, turbate da tanta straziante rovina, tra le quali il Ministro dei Lavori Pubblici Araldo di Crollalanza: in sua compagnia vi era la Duchessa d'Aosta. Avevo allora 22 anni, unitamente ad altri giovani fummo comandati allo sgombro delle macerie. Ecco perché conobbi da vicino Crollalanza; si trattenne un po' con noi con la serena e ferma parola d'incitamento al dovere; re­stò per me uomo indimenticabile per i fatti che seguirono. Tutto quello che il sisma distrusse nell'estate 1930, l'anno nuovo vide non più macerie, ma ridenti case coloniche ed al­tre magnifiche costruzioni con servizi adeguati alle esigenze della gente del luogo. Moderne strade fiancheggiate da filari di piante ornamentali; si seppe anche che i costi occorrenti fu­rono decisamente inferiori al previsto (...)».

   A quattro giorni dal disastro, furono estratti dalle macerie e seppelliti i morti dei Comuni devastati. Si provvide al completamento degli attendamenti e ad assicurare, in modo ordi­nato, la prima opera di assistenza. Fu assicurato anche il tempesti­vo arrivo sul posto, con treni che avevano la precedenza assoluta per il trasporto degli occorrenti laterizi, garantendo così l'avvio della ricostruzione. Si costituirono depositi adeguati dei materiali e dei sacchi di cemento sui piazzali di tutte le stazioni perimetrali della vasta area colpita. Con l’intento che alcune testimonianze non vadano perse (vedi le trasmissioni di Rai/bufala), ecco quanto scrisse il sig. Adolfo Sacci a Il Giornale  d’Italia in data 28 novembre 1988: <Il terremoto del 1908 (ripeto 1908, nda) ridusse in fumanti macerie Reggio Calabria, Messina e le cittadine di quelle due province. Con l’aiuto di mezzo mondo ben presto furono costruiti interi baraccamenti per il ricovero dei superstiti. Ed in quelle baracche vivemmo per ben venti lunghissimi anni! Dal 1908 al 1928. Finché Mussolini lasciò la capitale per recarsi in Sicilia. Il Capo del Governo poté vedere dai finestrini della sua carrozza riportandone vivissima impressione, il succedersi ininterrotto di baracche già vecchie e stravecchie. L’anno dopo al loro posto c’erano già in tutti i paesi terremotati altrettante belle, decorose palazzine che ancora oggi testimoniano il sollecito, intervento di Mussolini che ci tolse, finalmente! dalle miserrime condizioni di baraccati>. Esattamente come da settanta anni ad oggi, vero quaquaraquà di Rai/bufala?!

   Avrei tanto, ma tanto ancora da far confrontare, ma doveri di spazio me lo impediscono, però prima di terminare non posso non citare alcuni brani del più grande storico-giornalista svizzero Paul Gentizon. Egli sul numero 24 della rivista Les Mois Suisse  del maggio 1945 scrisse un necrologio su Benito Mussolini dal quale riportiamo alcuni brani significativi: <Mussolini ha subito un’atroce fine (…). Per anni tutti gli stranieri di rilievo che vennero a Roma non avevano altro interesse che avvicinare l’uomo  che, in condizioni estremamente difficili era riuscito a rimettere ordine e ritmo all’intera vita dell’Italia moderna (…). Il potere non lo logorò per niente, non si possono enumerare i suoi atti di bontà (…). Il bilancio del Fascismo? Ha nome: strade, autostrade, ferrovie, canali di irrigazione, centrali elettriche, scuole, stadi, sports, aeroporti, porti, igiene sociale, ospedali, sanatori, bonifiche industrie, commercio, espansione economica, lotta contro la malaria, battaglia del grano, Littoria, Sabaudia, Pontinia, Guidonia, Carta del Lavoro, collaborazione di classe, Corporazioni, Accademia, Codici Mussoliniani, Opera Maternità e Infanzia, Carta della Scuola, Enciclopedia, Patti Lateranensi, Pacificazione della Libia, Marina Mercantile, Marina da Guerra, Aeronautica, Conquista dell’Abissinia. Tutto ciò che ha fatto il Fascismo è consegnato alla storia. Ma se c’è un nome, che in tutto questo dramma, resterà puro e immacolato, sarà quello di Mussolini (…)>.

    Capito signori quaquaraquà volete voi contestare Paul Gentizon?

    Per concludere: ve lo immaginate un Marchionne al tempo del Governo Mussolini?



sabato 25 ottobre 2014

MONTE CASSINO

MONTE CASSINO

Ci è capitato di vedere in TV le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

Reduci eroici, discorsi di ringraziamento, esaltazione del valore dei combattenti ( solo di quelli Alleati, naturalmente.. ) e via sviolinando..

Nessun accenno a quanto avvenne nei giorni successivi alla battaglia quando i vincitori, con il beneplacito dei loro comandi commisero i più abbietti ed efferati delitti.

Stupri, rapine, uccisioni furono non isolati episodi, ma avvennero a migliaia a danno di una incolpevole popolazione civile..!!

Basterebbe rileggere il proclama che il generale Francese Jiun fece alle sue truppe marocchine il giorno prima dell’ultimo attacco par capire cosa fu Montecassino.

Crediamo che solamente in questa Italia, serva e puttana possa accadere di vedere tanto servilismo, tanta ipocrisia, tanta amoralità e tanta vigliacca miseria morale..!

Siano stramaledetti dagli uomini e dalla storia..!!


Alessandro Mezzano

mercoledì 22 ottobre 2014

RITORNA L' " ANONIMA ESTORSIONI" !

RITORNA L' " ANONIMA ESTORSIONI" !

Ritornano sul web gli articoli già pubblicati sul vecchio blog ed anticipazione dei capitoli dell’ attesissimo libro “ Anonima estorsioni. La verità sulle cricche forensi”.
Potete trovare fra i post pubblicati qui sotto le  anticipazioni di ben dodici capitoli del libro  : Si tratta dei vecchi articoli pubblicati con grande interesse dei Lettori sulla vecchia piattaforma e qui ripubblicati – visto che il vecchio blog  è chiuso – in formato pdf  con la stessa veste grafica. Inoltre, troverete anche altri articoli che non erano mai spariti deal web nonostante la chiusura del vecchio sito.

La sezione di questo sito dove troverete questi articoli, è la seguente:
http://edoardolongo.blogspot.it/search/label/Anonima%20Estorsioni
Tutti questi scritti sono anche pubblicati nella pagina facebook dedicata a questo libro in lavorazione e che potrete trovare al seguente link :
Molti altri capitoli sono in lavorazione e forse ne anticiperemo ancora qualcuno : si tratta di altre dichiarazioni testimoniali autentiche di avvocati vittime delle prevaricazioni corporative delle cricche che controllano l’ avvocatura e reprimono l’ attività professionale di avvocati che “ disturbano “ gli appetiti gastrici dei comitati di affari che dominano l’ avvocatura e il mondo giudiziario stesso.
Due parole su questo libro saranno fin d’ora ben spese. Cominciamo con il dire che “ Anonima estorsioni” non è un libro contro gli avvocati, anzi. Esso è in buona sostanza composto da dichiarazioni testimoniali autentiche proprio di avvocati. Questo libro vuole colpire le cupole mafiose che dominano e controllano l’ avvocatura, rendendola un docile strumento dei poteri forti e della lobby giudiziaria.
Queste cupole sono i consigli degli ordini di categoria.
Questi organismi, costituiti durante l’ epoca fascista ( di cui tradiscono una intrinseca anticostituzionalità e tendenza corporativa ) , sopravvivono ancor oggi – con il loro arcaico bagaglio di norme irrispettose dei diritti primari dell’ individuo – perché sono un utile strumento della lobby giudiziaria e dei poteri forti per poter reprimere – attraverso un abuso sistematico dello strumento disciplinare forgiato in epoca fascista e supportato da autentici tribunali speciali quali sono quelli di categoria e attraverso la compiaciuta connivenza dell’ ambiente giudiziario più retrivo, forcaiolo ed illiberale – gli avvocati politically incorrects e sgraditi ( sovente per il loro impegno professionale non compromissorio ) alla lobby giudiziaria che adora solo gli avvocati yes – men che non disturbino i loro deliri di controllo sociale attraverso  la repressione penale incontrollata, deriva totalitaria attuale della magistratura italiana.
Nazioni estremamente civili e di lunga tradizione di rispetto dei diritti civili ( ad esempio l Inghilterra e gli Stati Uniti d’ America ) non conoscono questi fossili a mezza via fra un tribunale speciale e una caricatura – in peggio – della attuale inquisizione giudiziaria.
Come si verifica questo insieme di abusi sistematici su avvocati sgraditi al potere dominante ?
Non è difficile intuirlo.. Difficile è documentarlo, dato il sistema di ritorsione prevaricatoria di queste cupole che, non dimentichiamo, si avvalgono della compiacita solidarietà delle lobby giudiziarie più socialmente perniciose…
Leggete quindi i capitoli che andiamo pubblicando e non mancate di segnalare la loro preferenza rispetto ad altri : tali preferenze compariranno nella lista dei post più letti e saranno un utile suggerimento su  quali argomenti indirizzare la stesura dei prossimi capitoli. Come fare ? Semplice : basta cliccare sul titolo del post preferito ( è interattivo ) : ogni ' click' equivale ad una preferenza. Attualmente il post che è piaciuto di più fra quelli  di questo libro è " come si crea un falso testimone", che ha totalizzato circa 300 preferenze in due - tre giorni .  Ricordiamo che il nome della vittima di un tentativo di circuirlo per fargli dichiarare il falso - Aldo Pozzo - è l' unico nome che non è stato modificato in questi capitoli con un nome di fantasia , e la sua vicenda, al pari di tutte le altre, è rigorosamente autentica e documentata.

Segnalate anche  i link dei post più graditi ai vostri corrispondenti e nei gruppi di discussione cui siete iscritti.  Buona lettura !

UN TRIBUNALE CHE NON GARANTISCE UN GIUSTO PROCESSO


 Oggetto e motivi dell' istanza di trasferimento del processo ad altra sede , diversa dal tribunale di Pordenone. 
I
 motivi dedotti a suffragio della presente istanza sono tratti dalla vicenda giudiziaria in oggetto e dalla illegittima e perdurante limitazione alla libertà personale patita dal ricorrente.
Per esporre le ragioni per le quali si chiede la celebrazione di questo processo in altra sede, ritenuta idonea a soddisfare le garanzie di giusto processo e terzietà del giudice, si prenderanno le mosse dall’ ultima ordinanza di diniego alla revoca della custodia cautelare domiciliare emessa da questo tribunale – in ossequio ad una deprecabile giurisprudenza casereccia – e impugnata avanti al tribunale distrettuale della libertà .
Il tribunale della Libertà, accogliendo il ricorso del sottoscritto, ha annullato la impugnata decisione, concordando sulle preoccupate argomentazioni del difensore in materia di legalità a rischio .
I due ricorrenti – il sottoscritto e altro coimputato - avevano impugnato una ordinanza emessa dal tribunale di Pordenone che, nonostante una interminabile detenzione domiciliare degli stessi, senza prove d’ accusa, respingeva una richiesta, dopo oltre un anno , di revoca degli arresti domiciliari. Il Giudice del tribunale di Pordenone motivava la sua decisione sostenendo la aberrante ed allucinata tesi della inutilità ed irrilevanza della sofferta misura cautelare detentiva, ai fini di una revoca della stessa.

L’ avvocato Longo impugnava questa ordinanza avanti al tribunale della Libertà che accoglieva il ricorso e rimetteva in libertà i due ricorrenti. La motivazione è a tutt’ oggi riservata, ma merita una ampia segnalazione perché ha caducato una ambigua giurisprudenza invocata pretestuosamente da molti tribunali poco rispettosi dei diritti di libertà , fra i quali primeggia ( purtroppo ) il tribunale di Pordenone.

Per il tribunale della Libertà di Trieste non è quindi  vero – come millantava il tribunale di Pordenone con un genere di ordinanze- fotocopia invalse in questa sede giudiziaria - che la difesa non abbia evidenziato motivi obiettivi fondati la richiesta e successivi alla prima determinazione della misura in essere : essi sono invece il decorso del tempo, la buona condotta tenuta dagli  imputati.

Tutte queste, oltre ad una doverosa ri-valutazione – dopo oltre un anno di domiciliari - della scarsa incisività del quadro accusatorio già svolta dal tribunale distrettuale della libertà con la ordinanza con cui aveva modificato la misura della custodia detentiva con quella degli arresti domiciliari, sono circostanze che hanno un certo pregio, nonostante la discutibile giurisprudenza contraria cui si richiama il Giudice , in modo per inciso acritico e non motivato.
Una giurisprudenza contraria ai principi di legalità.

Il punto di doglianza fondante si appunta , proprio, sulla genericità del richiamo a questa discutibile giurisprudenza, che qui si intende per varie ragioni confutare.
La tesi della inutilità della sofferta misura detentiva ai fini della revisione della presunta “ pericolosità “ alla radice di siffatte misure, è alquanto discutibile e così come concepita ed applicata cozza contro i fondanti principi del giusto processo.

Una acritica recezione di detta giurisprudenza – applicata in genere fuori di misura anche  dalla sede giudiziaria di Pordenone – è, a ben vedere, la causa principale di quella aberrante situazione che ha additato il nostro Paese , a livello internazionale e comunitario, come nazione incivile e che applica in modo illegittimo ed abnorme l’ istituto della custodia cautelare e sul cui abuso più e più volte lo stesso presidente della repubblica, come capo della magistratura e garante della legalità , si è più volte soffermato.

Le distorsioni del sistema giudiziario e le involuzione illiberali non nascono dal nulla , ma derivano da errate ed aberranti applicazioni di principi giuridici e nel caso di specie è evidente fuor di misura che la errata giurisprudenza richiamata nella impugnata ordinanza è la causa principale del notorio abuso della custodia cautelare in Italia.

Le distorsioni del sistema giudiziario e le involuzione illiberali non nascono dal nulla , ma derivano da errate ed aberranti applicazioni di principi giuridici e nel caso di specie è evidente fuor di misura che la errata giurisprudenza richiamata nella impugnata ordinanza è la causa principale del notorio abuso della custodia cautelare in Italia.
Violazione del principio di legalità e di gradualità.

Prima di tutto, un tanto vanifica il concetto normativo del minimo e del massimo di applicazione di una misura cautelare.

Di fatto, tale interpretazione svuota di senso tale previsione normativa, perché di fatto appiattisce sul massimo previsto ogni forma di misura cautelare.

Così facendo, il giudice finisce con l’ emettere un giudizio “ prognostico “ ( e come tale opinabile e variabile ) una sola volta, all’ inizio della sanzione, rendendo vano il decorso del tempo e il suo rapportarsi ad una graduazione della misura, prevista dall’ ordinamento stesso.

E’ evidente, quindi, che tale acefala giurisprudenza va contro il principio equilibratore della gradualità, cardine fondante di ogni misura limitatrice della libertà personale.

Tale principio si esplica non solo abbia origine nella scelta graduale della misura coercitiva, ma anche durante la fase della esecuzione della stessa, in virtù proprio della previsione normativa di un minimo e di un massimo della misura, entro i cui poli deve essere nel concreto graduata la misura.

E’ fatto obbligo al giudice ri – valutare la sanzione inizialmente irrogata, perché il fattore tempo – con la scansione dei fatti che porta ineluttabilmente con sé, è previsto come rilevante dalla norma proprio per la sua intrinseca previsione di fasce oscillanti di durata.
Violazione della presunzione di innocenza e anticipazione illegale di condanna.

Il criterio – scriteriato , nel senso etimologico del termine, perché proprio non ancorato a dei presupposti logico giuridici, come richiesto viceversa dal ricorso del sottoscritto – qui impugnato, viola anche contro il principio di legalità, in quanto, di fatto, appiattisce la misura cautelare personale, delicata ed opinabile, in quanto agganciata a criteri meramente prognostici al concetto di pena definitiva, giudicata, immodificabile, irreversibile.

Il che è raccapricciante : di fatto, un cittadino, ancora non giudicato e non colpevole anche formalmente , viene sottoposto ad una misura cautelare ( che concettualmente è appunto il contrario logico di una pena detentiva, ma è una valutazione ipotetica in cui la prudenza a favore della sicurezza sociale non può essere disgiunta dalla prudenza nella coercizione della libertà di un cittadino che non è ancora stato giudicato ) che, una volta applicata, rimane costante fino al suo spirare massimo, il che parifica una “ ordinanza “ in materia di libertà personale – opinabile e rivedibile – al concetto di sentenza passata in giudicato.  Liberando così il giudice dal dovere morale e giuridico di valutare se, dopo un anno di tempo, come nel caso di specie, siano maturati fatti – come il decorso non problematico della esecuzione della misura – atti ad affievolire la prognosi nefasta cogitata all’ inizio.

Una giurisprudenza che istiga a delinquere = violazione al principio di proporzionalità.

Raccapricciante è anche il fatto che non si considerino i fatti addotti dalla difesa come meritevoli di affievolimento/revoca della misura rilevanti e degni di considerazione :  Come si può pensare di valutare un affievolimento di “ pericolosità “ , quando il soggetto in verifica trovasi in misura cautelare , se non attraverso una valutazione della sua condotta ?

Ma allora, se una persona si comporta bene, non viola gli obblighi, patisce una custodia domiciliare interminabile per un fatto di accusa tutto sommato ( come dice il tribunale della Libertà ) non grave ai fini del calcolo di una pericolosità trattandosi di fatto non reiterato , ma ad evento unico, di scarsa fondatezza probatoria, con un imputato che non ha un quadro penale antecedente  , dovrà stare agli arresti fino alla scadenza del massimo edittale, come se la sua condotta fosse quella di un colpevole che ha violato i doveri imposti dalla custodia ?

Perché questo è l’ esito aberrante di tale tesi : se una persona rispetta gli obblighi della custodia, magari anche lavorando correttamente senza violarli, dovrà scontare fino la massimo previsto la custodia, e se invece, viola gli obblighi della stessa…. Sarà trattato alla stessa guisa, poichè più del massimo non potrà scontare..

Si vede quindi che questa tesi è aberrante, perché viola il principio di legalità e di proporzionalità, parificando tutte le condotte a quelle criminali .

Questa tesi è stata ampiamente criticata e respinta dal medesimo tribunale della Libertà che ha annullato la misura in atto disposta dal tribunale di Pordenone.

Purtroppo questo genere di giurisprudenza aberrante ha trovato da molti anni sistematica ed acritica applicazione presso il tribunale di Pordenone, in quanto  si ha ragione di ritenere essere stata letteralmente imposta a tutti i giudici penali  della relativa sezione penale. Non è possibile, infatti, che tutti giudici di questo tribunale, di fronte a svariati e diversi casi al loro esame, emettano sempre questo genere di ordinanze monolitiche, esponendo sempre i soliti discutibilissimi ed illegittimi concetti, senza varianti alcune, neanche sintattiche o concettuali.


Come si è visto, è una giurisprudenza illegale,  che rende del tutto inidoneo il tribunale di Pordenone, alla sua funzione giudicante, a giudicare di imputati che ha già gettato ai ceppi in via indeterminata ed illegittima in forma cautelare : in realtà, in questo modo il tribunale che opera così  finisce  sempre con il pronunciarsi, anticipatamente ad ogni giudizio, con un giudizio preventivo di condanna nei confronti degli imputati, chiunque siano, e ciò con buona pace del principio della presunzione di innocenza, di terzietà del giudice e di giusto processo.

E questo corollario che discende dalla applicazione scriteriata a tempo indeterminato delle sanzioni cautelari di ambito detentivo è evidente ed intuibile : giammai un siffatto tribunale potrà poi esprimersi imparzialmente nei confronti di questi imputati illegalmente privati della libertà a tempo indeterminato, per una ovvia ragione : se avesse poi ad assolverli, chi potrà esimere siffatti giudici dal risarcire poi i danni per ingiusta detenzione ?
E’ evidente quindi che il primo strappo alla legalità attraverso un abuso indiscriminato della carcerazione cautelare, porta con sé altri abusi, fra cui quello del capovolgimento del principio di innocenza che viene trasformato in un principio di condanna fatale dell’ imputato , onde allontanare dall’ ordine giudiziario il rischio che, mediante assoluzioni in primo grado, possa aprirsi il pericolo di dover risarcire detti imputati per la ingiusta detenzione.

Concettualmente e nella prassi di questo tribunale, la misura cautelare, lungi da essere considerata nei limiti di legalità imposti dalla legge e  non  rispettati, diviene così null’ altro che una sorta di anticipazione della esecuzione di una condanna penale, che, lungi da ogni criterio di legalità, viene già scritta in anticipo.
La logica (? ) di questo genere di applicazione illegittima dell’ istituto è quella di bypassare ogni norma processuale e sostanziale [1] a favore dell’ imputato e di rendere esecutiva subito una condanna  penale già scritta e senza attendere i tre gradi di giudizio previsti dalla legge.

Insomma : come gli sceriffi del far – West e con buona pace dello stato di legalità repubblicana.

Questo genere di prassi illegittima funziona solo come deterrente o per assumersi responsabilità penali che l’ imputato non ha – come nel caso di specie – facendogli credere con la coazione di una carcere “ preventivo” lungo ed illegale che così almeno risparmia un po’ di pena finale ineludibile, oppure per coartarlo a  chiamate di correità infondate e coercitive, come acutamente sottolineato dallo stesso tribunale della libertà di Trieste nella citata ordinanza.

In ogni caso, è evidente che la legalità appare sepolta, come pure ogni forma  e sostanza di giusto processo.
Si aggiunga anche che, se pure il giudice del dibattimento è coinvolto in queste argomentazioni non conformi a legalità con ordinanze o decisioni che le confermino, il sospetto di incompatibilità ambientale  e di mancanza di presupposti per un giusto processo appare più che legittimo e fondato.

Del resto, se ad assolvere  imputati vittime di questa prassi giudiziaria illegittima  fosse un giudice territoriale di primo grado, si verrebbe ad incrinare la stessa prassi monolitica dell’ abuso della carcerazione preventiva, invalsa monoliticamente da anni e anni anche presso il tribunale penale di Pordenone.

L’ ipotesi, quindi, di una sentenza di primo grado che non sia condizionata in termini accusatori e colpevolisti, appare quindi altamente improbabile e chimerico, alla luce delle argomentazioni dianzi svolte.
P
er questa ragione, il sottoscritto ricorrente, che è stato vittima di questa mala prassi giudiziaria, ritiene a buon diritto che, in ogni caso, avanti a qualsivoglia giudice di questa piccola realtà giudiziaria, verrebbe al sottoscritto precluso quel giusto processo con giudice terzo che è imposto dalla Costituzione.

Non v’ alternativa, per il rispetto della legalità, che lo spostamento di questo processo ad altra sede giudiziaria, ove non possa riproporsi quel corto circuito di  consuetudini giudiziarie  non legittime  che nuocciono alla serenità del giudizio.

Vi è anche un altro motivo  che rende fondata questa istanza ed è stato sviscerato perfettamente dalle premesse del tribunale della Libertà nella citata ordinanza di annullamento.

Il punto riguarda la circostanza della anomala durata – oltre un anno – della misura cautelare domiciliare e una stranissima scansione di eventi  giudiziari che , di fatto, hanno bypassato la scadenza dei sei mesi di durata, trasformandola di fatto in eterna .

Ma leggiamo come illustra questa strana ( casuale o causale ? ) anomalia il tribunale della Libertà :


In altre parole, alle soglie della scadenza della misura, anziché disporre l’ udienza preliminare dovuta ex lege, la procura ha disposto citazione diretta in tribunale, evitando così il venir meno della misura.

All’ udienza poi, nessuno ( né gli avvocati, né il pubblico ministero, né il medesimo Giudice ) si è accorto che il decreto di citazione era nullo perché aveva bypassato l’ udienza preliminare.

Si è svolto invece un certo pressing per spingere gli imputati ad accedere a riti alternativi, con conseguente venir meno della esperibilità di detta eccezione di nullità e con la conseguenziale sanatoria della stessa.

E con il reiterarsi, ad infinito, di altri sei mesi di carcerazione domiciliare….
.
E’ chiaro che anche questa anomalia, di cui è difficile trovare spiegazione, motiva ampiamente la richiesta di trasferimento del processo ad altra sede non incompatibile ed in grado di garantire un giusto processo.
Tutto ciò esposto, considerato ed eccepito si formula
richiesta di rimessione
ad altro distretto giudiziario ex art. 11 cpp  del presente  procedimento per le ragioni qui ampiamente illustrate.  Con declaratoria di nullità di tutti gli atti processuali emessi dal tribunale di Pordenone e susseguenti alla citazione diretta emessa illegittimamente dal pubblico ministero, e relativa remissione in termini del ricorrente ad ogni attività difensiva preclusasi nell’ ambito della pregressa fase.
Si chiede la immediata trasmissione della presente istanza alla Suprema Corte di Cassazione, come previsto dalla legge , e sotto pena di nullità della emananda sentenza.
Il sottoscritto ……………………………………………..nomina l’ avvocato Edoardo Longo anche difensore presso il sub procedimento di remissione avanti alla Corte di Cassazione attivato con la presente istanza , conferendo al difensore ogni più ampia potestà difensiva ed incaricandolo anche dell’ inoltro formale del presente atto di remissione.
Pordenone, 05/09/2014
In fede,  sottoscrive il sig…………………………………
[ Si ritiene di un qualche interesse giuridico la pubblicazione di questo ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per i temi giuridici che in esso sono dibattuti, di estrema attualità. Per intuibili ragioni di privacy sono omessi i nomi dei ricorrenti ed altri dati ].
BIBLIOGRAFIA SULL’ ARGOMENTO :

STUDIO LEGALE LONGO


longolegal@libero.it 

338.1637425