
Se un principio fondamentale sta sempre
alla base di ogni tipo di Stato e se quello che sta a fondamento dello
Stato moderno è il principio liberale, occorre trovare quello che
identifica lo Stato corporativo. Le discordie cominciano
nell’identificazione di tale principio. Nel lavoro di ricerca del principio corporativo noi
teniamo presente la forma positiva dello Stato corporativo fascista
italiano per due ordini di motivi. In primo luogo è storicamente provato
che il primo Stato moderno che si è rivoluzionariamente e quindi
coscientemente trasformato in Stato corporativo è stato quello italiano,
che era fascista perché instaurato dal movimento rivoluzionario dei
“Fasci di combattimento” trasformatisi nel 1921 in Partito Nazionale
Fascista. In secondo luogo perché in questo Stato il principio corporativo è
insito in tutti gli istituti giuridici e in tutte le istituzioni
sociali e politiche, sicché lo Stato fascista presenta apertamente nella
sua azione politica e negli istituti giuridici una vasta e unitaria
materia nella quale si può cogliere il principio corporativo come
il fulcro di tutto l’ordinamento giuridico. Questo principio informava
coscientemente gli ordinamenti giuridici di altri Stati come il tedesco,
il portoghese, il brasiliano, lo spagnolo. Verso di esso tendevano
altre costituzioni come la romena e, seppure non se ne avesse coscienza,
gli ordinamenti giuridici di altri Stati. Tale principio, infatti,
politicamente si dimostra il solo atto alla soluzione della crisi dello
Stato moderno, che non può risolversi senza una profonda trasformazione
degli Stati stessi.
E’ erroneo ricavare il principio
corporativo dalle corporazioni (1). Prima di tutto è da osservare che le
corporazioni istituite dallo Stato fascista sono istituti del tutto
diversi dalle corporazioni medioevali e da quelle che nella dottrina
giuridica s’intendono per tali. In secondo luogo — e questa è
l’osservazione più importante — le corporazioni fasciste riguardano una
sola parte della vita collettiva: quella economica. Per quanto
importante possa essere ed è questa parte di attività sociale, per
quanto gravi possano essere e sono i fenomeni sociali ed i problemi cui
essa dà luogo in rapporto all’autorità e alla vita dello Stato, non è
mai un fenomeno parziale che può caratterizzare tutto il tipo dello
Stato. Se il principio ha carattere universale, come ogni principio che
fondamentalmente caratterizza lo Stato, esso deve riferirsi a tutta la
vita sociale ed a tutta l’attività dello Stato.
Se un principio caratterizza tutto lo
Stato esso deve valere così nel campo economico, come in tutti gli altri
campi, ossia in tutti i rapporti fra gli individui, i gruppi e lo
Stato; deve valere nell’interno di ciascuna di queste organizzazioni
minori e maggiori, come deve agire anche nell’interna psicologia
dell’individuo. Avviene talora di sentire affermato il principio come
universale ma di vederlo, poi, limitato al solo campo economico (2).
Così il Chiarelli definisce il principio corporativo come «il principio
della rappresentanza degli interessi collettivi di categoria, diretta
all’organizzazione ed alla protezione giuridica degli interessi medesimi
ed al contemporaneo perseguimento degli interessi superiori della
produzione nazionale » (3). In tal modo il principio corporativo resta
limitato al campo della produzione nazionale, che, a stretto rigore, non
comprende neanche tutta l’economia nazionale. Nè può dirsi esatto il
richiamo che il Chiarelli fa all’autorità del Bottai il quale, invero,
ha del principio corporativo un tutt’altro concetto. A tal proposito,
infatti, il Bottai così si esprime: « Abbiamo l’ordinamento giuridico
corporativo, abbiamo le corporazioni; ma il corporativismo fascista
non si limita qui; è una realtà che investe tutta la vita, tutta
l’organizzazione, tutte le funzioni dello Stato » (4).
Il principio corporativo è la legge
universale dell’unità di comando dello Stato (5). Negli Stati con
pluralità di organi costituzionali l’unità di comando si ottiene dando
un potere coordinante, direttivo ad uno di essi. Nello Stato corporativo
il dualismo fra il legislativo e l’esecutivo è risolto attribuendo la
funzione direttiva coordinante al Governo e più precisamente al Capo del
governo. La legge dell’unità di comando per la sua universalità si
avvera anche nei gruppi interni dello Stato e nei rapporti fra i gruppi
diversi. Cosicché il principio corporativo è un principio a due
dimensioni: una che lega le unità interiormente, dalla più piccola, la
famiglia, alla massima che é lo Stato, e una che lega i singoli e i
gruppi allo Stato, il quale ricollegandoli a sè stesso tutti li domina
in forza dell’imperium, di cui come Stato è fornito. Si tratta
di un principio politico e quindi etico e religioso posto che, come dice
il Vico, la vera causa della società umana è data dalla religione.
Questo principio pure affermato dallo Stato liberale, ma contraddetto e
neutralizzato dal diritto individuale dissolvente dei singoli e dei
gruppi, come il divorzio nella famiglia, il recesso dalle associazioni e
il diritto elettorale come origine della sovranità, acquista nello
Stato corporativo il suo rilievo giuridico come ogni principio politico
fondamentale.
Ciò che dà veramente unità alla
molteplicità dei fenomeni in esame e ce ne fa avere coscienza piena è
l’unità teleologica o finalistica che dir si voglia, sulla quale si
basano l’ordinamento della vita sociale e il giudizio sulle azioni
interindividuali e in genere sui rapporti spirituali, religiosi
economici e politici (6). È appena da avvertire che lo scopo dell’unità
teleologica non è da confondere con l’interesse, che può essere compreso
dallo scopo ma che nè lo esaurisce, nè lo identifica. Noi parliamo di
quella unità teleologica che collega il complesso delle azioni umane nel
loro ininterrotto susseguirsi, costituente l’espressione di una
molteplicità di moti spirituali. Anche l’unità dello Stato non sfugge a
questa legge unificatrice degli scopi. Le pluralità degli uomini che
formano lo Stato si presenta alla nostra coscienza unificata dagli scopi
costanti, durevoli, coscienti che li legano fra di loro. Quanto più
intensi e sentiti sono questi scopi tanto più forte è l’unità. Quanto
più elevati essi sono nella scala spirituale tanto più duratura è
l’unità dello Stato. Quanto più omogeneo è il substratum dell’unità
tanto più resistente all’erosione dei secoli è l’unità dello Stato.
Tale omogeneità è principalmente costituita da una origine comune e da
una comune religione ossia dal costituirsi di una comune tradizione
religiosa, etnica, politica. L’unità dello Stato esteriormente si
esprime mediante una organizzazione, cioè per mezzo di organismi
costituiti da uomini, che sono unità umane collettive, destinate ad
assicurare l’unità degli scopi attraverso la molteplicità dell’agire
umano. Possiamo, quindi, definire l’unità dello Stato come unità di fini
e di organizzazione. Lo Stato fascista viene, difatti, definito nella
prima dichiarazione della Carta del lavoro
come la realizzazione integrale della Nazione italiana concepita come
unità morale, politica ed economica. E la Nazione è concepita come una
organizzazione composta di individui e di gruppi aventi fini, vita,
mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli delle parti che
la costituiscono.
L’unità della quale parliamo si suole
ritenere circoscritta in maniera esclusiva agli scopi della
organizzazione o della associazione, di modo che l’individuo, scrive
Jellinek (7), e con lui tutta la dottrina liberale, mantiene una duplice
posizione come membro dell’associazione e come individualità libera
dall’associazione. Ora ciò non sempre è vero. Se noi esaminiamo per
esempio la famiglia, che è un’associazione tipica, fondamentale,
primaria di ogni società, costituita liberamente e costituente
un’evidente unità di scopi, osserviamo che l’individuo non mantiene
affatto riguardo a questa associazione una duplice posizione: egli
permane membro della famiglia per tutta la vita e anche quando
costituisce un’altra famiglia egli non perde la qualità di parte della
famiglia di origine. La sua individualità finche dura la famiglia non è
libera dall’associazione e organizzazione familiare, ma innegabilmente
vincolata economicamente, moralmente, religiosamente, spiritualmente.
Questo concetto della libera posizione dell’individuo dall’associazione e
dall’organizzazione della quale si fa parte, da quegli organismi, cioè,
che formano il tessuto sociale, enunciato in maniera cosi assoluta e
categorica, appare come il principio stesso della disgregazione di
quegli elementi che formano l’unità dello Stato e serve a spiegare la
crisi nella quale a lungo andare dovevano cadere tutti gli Stati
informati alla dottrina liberale. Insomma il principio liberale è un
principio disgregatore delle unita sociali e quindi statali. Il
movimento di trasformazione dello Stato per superare la crisi doveva
essere diretto verso un principio unificatore e questo è appunto il principio corporativo. Ma è indispensabile conoscere quale è il fine assegnato allo Stato. Il Montesquieu nella sua opera « Esprit des lois»
(lib. XII, cap. VII) aveva espressamente avvertito che non era
possibile far ricorso all’ordinamento da lui vagheggiato qualora si
fosse assegnato come fine allo Stato la potenza dello Stato stesso e non
la pura e semplice tutela della libertà dei cittadini. Per il tipo di
Stato fascista, che si assegna come scopo la potenza della Nazione,
l’ordinamento costituzionale vagheggiato dal Montesquieu, e seguendo la
sua teoria realizzato nel tipo dello Stato moderno, deve essere
respinto. Valga tale autentico richiamo come argomento efficiente nei
confronti di coloro che persistono nel volere applicare allo Stato
fascista i medesimi principii elaborati per un tutt’altro tipo di Stato e
che lo stesso enunciatore riconosceva inapplicabili appena appena fosse
mutato il fine dello Stato. Che il fine dello Stato fascista è diverso
da quello dello Stato liberale è difficilmente oppugnabile. La
costituzione più moderna degli Stati liberali, quella degli Stati Uniti
d’America viene così sintetizzata dal Tribunale supremo di quell’unione:
«Lo Stato è un corpo di persone libere, unite insieme dal comune
benefizio di godere pacificamente ciò che è di loro pertinenza e di fare
giustizia agli altri » (8). Lo Stato fascista, invece — nuovo tipo di
Stato — è la realizzazione integrale della Nazione italiana, considerata
come una unità morale, politica ed economica avente fini, vita, mezzi
di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi
o raggruppati che la compongono: donde si ricava, come è dimostrato dal
complesso di tutta l’attività statale, che il fine dello Stato
corporativo è « la potenza della Nazione » (9).
IlCovo