I LUOGHI DELLA R.S.I.
1. Presidente del Consiglio dei Ministri
Benito Mussolini.
1. 1. Sottosegretario alla presidenza :
Francesco Maria Barracu.
2. Ministri
2. 1. Affari Esteri
Ministro : Benito Mussolini.
Sottosegretari: Serafino Mazzolini fino al 23 febbraio 1945, Filippo Anfuso.
2. 2. Interno
Ministri : Guido Buffarini Guidi fino al 21 febbraio 1945;
Paolo Zerbino dal 22 febbraio 1945.
Sottosegretario : Giorgio Pini.
2. 3. Difesa
Ministro : Rodolfo Graziani.
Sottosegretari Marina: Antonio Legnani, Ferruccio Ferrini, Giuseppe Sparzani, Bruno Gemelli;
Sottosegratari Aeronautica: Carlo Botto, Arrigo Tessari, Manlio Molfese, Ruggero Bonomi;
Sottosegretari Esercito: Umberto Giglio, Alfonso Ollearo, Carlo Emanuele Basile.
2. 4. Finanze
Ministro : Domenico Pellegrini Giampietro.
Sottosegretario : Carlo Fabrizi con delega ai Prezzi.
2. 5. Grazia e Giustizia
Ministri : Antonino Tringali Casanova fino al 4 novembre 1943; Piero Pisenti dal 5 novembre 1943.
2. 6. Agricoltura e Foreste
Ministro : Edoardo Moroni
2. 7. Economia Corporativa
Ministri : Silvio Gai fino al 1º gennaio 1945; Angelo Tarchi dal 2 gennaio 1945.
2. 8. Educazione Nazionale
Ministro : Carlo Alberto Biggini
2. 9. Cultura Popolare
Ministro : Ferdinando Mezzasoma
Sottosegretario : Alfredo Cucco
2. 10. Lavori Pubblici
Ministro : Ruggero Romano
2. 11. Comunicazioni
Ministri : Gaetano Peverelli fino al 5 ottobre 1943;
Augusto Liverani dal 6 ottobre 1943.
2. 12. Lavoro
Ministro : Giuseppe Spinelli
2. 13. Attività Statali
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Per redigere La Costituzione della Repubblica Sociale Italiana
Mussolini chiamò il suo Ministro dell'Educazione Nazionale Carlo Alberto
Biggini, uomo di cui ha assoluta stima. Costui lavorò alacremente e nel
giro di 3 settimane consegnò al Duce il testo completo di 142 articoli.
Sintetizza tutta la sua esperienza giuridica, il suo convincimento
della validità del progetto corporativo e soprattutto riesce a permeare
il tutto dello spirito più genuino della dottrina sociale della Chiesa.
Lo sforzo estremo di quelle tre
settimane non approdarono purtroppo a nulla di concreto. Il Consiglio
dei Ministri del 18 Dicembre 1943 infatti decide che l'Assemblea
Costituente sarà convocata solo dopo la fine della guerra. Tuttavia il
Duce di quel lavoro ne acquisisce il testo, complimentandosene con
l'autore; sono 52 pagine e su di esse riflette, a lungo, toccando e
ritoccandole più volte con la solita matita blu, come era il suo solito.
In ultimo Mussolini gliele riconsegna per una eventuale stesura
definitiva.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA.
CAPO I - LA NAZIONE - LO STATO
1 - La Nazione Italiana è un organismo
politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i
suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e
culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a
quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne
fanno parte.
2 - Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l'organizzazione giuridica integrale della Nazione.
3 - La Repubblica Sociale Italiana ha
come scopi supremi: 1) la conquista e la conservazione della libertà
dell'Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte
le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla
giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette
secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai
suoi eroi, dai suoi geni [le parole 'voluta dai suoi profeti, dai suoi
martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni' sono state cancellate da
Mussolini e sostituite con la congiunzione 'e'], vivente nella coscienza
nazionale; 2) il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua
elevazione morale e intellettuale, l'incremento della ricchezza del
paese e un'equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di
ognuno nell'utilità [le parole 'nell'utilità' sono state cancellate da
Mussolini e sostituite con le parole 'nella comunità'] nazionale.
4 - La capitale della Repubblica Sociale Italiana è Roma.
5 - La bandiera nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio repubblicano sulla punta dell'asta.
6 - La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana.
7 - La Repubblica Sociale Italiana
riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come
attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e
alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale
Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività
ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano.
8 - I rapporti tra la Santa Sede e la
Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in
conformità dei Trattati e del Concordato vigenti.
9 - Gli altri culti sono ammessi, purché
non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico
e al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero,
con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge.
CAPO II - STRUTTURA DELLO STATO
10 - La sovranità promana [da] tutta la Nazione.
11 - Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.
§ I - Il popolo - La rappresentanza.
12 - Il popolo partecipa integralmente,
in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla
determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al
raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua
attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel
suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle
categorie di cui si compone, e attraverso l'Assemblea costituente e la
Camera dei rappresentanti del lavoro.
13 - Nell'esplicazione delle sue
funzioni sociali lo Stato, secondo i principi del decentramento, si
avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della
Nazione, organizzandole giuridicamente in enti ausiliari territoriali e
istituzionali, ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello
svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utile
per la Nazione.
SEZIONE I - L'Assemblea Costituente.
14 - L'Assemblea Costituente è composta
da un numero di membri pari a 1 ogni 50.000 cittadini. Deve essere
l'espressione di tutte le forze vive della Nazione e pertanto debbono
farne parte: 1) per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento
della riunione della Costituente, fanno parte del Governo della
Repubblica e ricoprono determinate cariche nell'amministrazione centrale
e periferica dello Stato, nella magistratura, nell'ordine scolastico,
in enti locali territoriali e istituzionali, in organismi politici e
culturali ai quali lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di
alto interesse nazionale. La legge stabilisce le cariche che importano
in chi le ricopre appartenenza alla Costituente. I membri di diritto non
possono superare un terzo dei componenti della Costituente; 2) per
elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della
Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo
Stato quali rappresentanti: dei lavoratori (imprenditori, operai,
impiegati, tecnici, dirigenti) dell'industria, dell'agricoltura, del
commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni e arti,
dell'artigianato e della cooperazione; dei dipendenti dallo Stato e
dagli enti pubblici; degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in
particolare, dei decorati e dei volontari; delle famiglie dei caduti per
la causa nazionale; delle famiglie numerose; degli italiani all'estero;
delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano
riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici.
La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali
organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi
dell'elezione dei rappresentanti nella Costituente.
15 - La Costituente elegge il Duce della
Repubblica Sociale Italiana. Delibera: 1) sulla riforma della Carta
costituzionale o sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa; 2)
sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda
sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta
dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di
almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di 'in'] carica.
16 - La Costituente è convocata dal Duce
che ne fissa l'ordine del giorno. Nel caso di richiesta della Camera
dei rappresentanti del lavoro, ai sensi dell'articolo precedente, la
convocazione deve aver luogo entro un mese dal voto e nell'ordine del
giorno debbono essere inseriti gli argomenti indicati dalla Camera. In
caso di impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del
Governo. In caso di morte del Duce la Costituente deve esser convocata
per la nomina del successore, entro un mese dalla morte.
SEZIONE II - La Camera dei Rappresentanti del Lavoro.
17 - La Camera dei rappresentanti del
lavoro è composta di un numero di membri pari a 1 ogni 100.000 abitanti,
eletti col sistema del suffragio universale diretto da tutti i
cittadini lavoratori maggiori degli anni 18. Di essa inoltre fanno parte
di diritto il Capo del Governo, nonché i Ministri e Sottosegretari di
Stato.
18 - Sono considerati lavoratori coloro
che sono rappresentati da un'Associazione professionale riconosciuta e i
dipendenti da enti eventualmente esenti dall'inquadramento. Sono, agli
effetti dell'elettorato attivo, equiparati ai lavoratori: 1) coloro che
hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o vecchiaia; 2)
coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti
scolastici statali o pareggiati; 3) coloro che siano disoccupati
involontari, o svolgano attività, da determinarsi per legge, fuori del
campo della disciplina professionale.
19
- Possono essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in
possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) siano maggiori degli anni 25,
oppure siano decorati al valor militare o civile, volontari di guerra,
mutilati o feriti di guerra o comunque per la causa nazionale, maggiori
degli anni 21; 2) siano elettori; 3) non abbiano subito condanne per
delitti o atti incompatibili colla dignità e il prestigio di
rappresentanti del lavoro. La legge determina tali delitti o atti,
escludendo quelli compiuti per ragioni di convinzioni politiche.
20 - I membri della Camera rappresentano
tutto il popolo lavoratore, e non gli appartenenti alle circoscrizioni
territoriali o alle categorie professionali che li hanno eletti.
21 - I rappresentanti del lavoro non
possono essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni se non dopo
aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di
servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare
lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della
Nazione.
22 - I rappresentanti del lavoro hanno
il dovere di esprimere le loro opinioni e di dare i loro voti secondo
coscienza e per i fini della loro funzione. Sono liberi e insindacabili
nell'esercizio delle loro funzioni.
23 - I rappresentanti del lavoro non
possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di delitto, né
processati, senza l'autorizzazione preventiva della Camera.
24 - I rappresentanti del lavoro restano
in carica per tutta la durata della legislatura (art. 25). E sono
rieleggibili. Decadono però dalla loro funzione: 1) se tradiscono il
giuramento prestato; 2) se perdono alcuno dei requisiti per la loro
eleggibilità; 3) se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti
per dieci sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da
accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati
motivi.
25 - I lavori della Camera sono divisi
in legislature. Ogni legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta
anche prima, nel caso stabilito dal presente Statuto. La fine di
ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su proposta del
Capo del Governo (art. 50). Il decreto fissa anche la data di
convocazione dell'Assemblea per ascoltare il discorso del Duce, col
quale si inizia la legislatura successiva.
26 - La Camera dei rappresentanti del
lavoro collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi.
Per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa la Camera è
periodicamente convocata dal Capo del Governo.
27 - Il potere di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti del lavoro (art. 49).
28 - La Camera esercita le sue funzioni
per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del
bilancio e delle Commissioni legislative.
29 - È di competenza esclusiva della
Assemblea plenaria la discussione e l'approvazione: 1) dei disegni di
legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo del
Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
l'ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; i
trattati internazionali che importino variazioni al territorio dello
Stato e delle Colonie; l'ordinamento giudiziario, sia ordinario che
amministrativo; le deleghe legislative di carattere generale; 2) dei
progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle
aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di importanza
nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello Stato; 3)
dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta
dal Governo o dall'Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e
autorizzata dal Capo del Governo; 4) delle proposte di sottoporre alla
Costituente la decisione di argomenti di supremo interesse nazionale.
30 - Le sedute dell'Assemblea plenaria
sono pubbliche. Però la riunione può esser tenuta in segreto, quando lo
richiedano il Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e
corretto con 'cinquanta'] dei rappresentanti del lavoro. Le votazioni
hanno sempre luogo in modo palese.
31 - Le commissioni legislative sono
costituite, in relazione a determinate attività nazionali, dal
Presidente della Camera. Esse eleggono nel proprio seno il Presidente; a
questo spetta convocarle.
32 - Sono [sic, al posto di 'È'] di
competenza delle Commissioni la emanazione delle norme giuridiche,
aventi oggetto diverso da quello indicato nell'art. 28 e che importano
creazione, modifica o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini,
salvo che la legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e
organi. La legge determina i modi, le forme e i termini per la
discussione e l'approvazione dei disegni di legge sottoposti alle
Commissioni legislative.
33 - Le deliberazioni dell'Assemblea
plenaria e delle Commissioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo il
caso dell'art. 15. Nessuna deliberazione è valida se non [è] presa con
la presenza di almeno due terzi e col voto di almeno la metà dei
rappresentanti del lavoro in carica.
34 - La Camera: provvede alla
approvazione e modifica del suo regolamento; elegge, al principio di
ogni legislatura, il proprio Presidente e i Vice-Presidenti. Il
Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della
Camera.
§ II - Il Duce della Repubblica Sociale Italiana.
35 - Il Duce della Repubblica Sociale
Italiana è il Capo dello Stato. Quale supremo interprete della volontà
nazionale, che è la volontà dello Stato, realizza in sé l'unità dello
Stato.
36 - È eletto dall'Assemblea
Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da Mussolini e corretto
con 'sette'] anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole 'una
volta sola'].
37 - All'atto dell'assunzione delle sue
funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti per la
Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze
e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all'interesse supremo della
Nazione e alla giustizia sociale.
38 - Il Duce non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
39 - Il Duce comanda tutte le forze
armate, in tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale,
in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara
la guerra; fa i trattati internazionali, dandone comunicazione alla
Costituente o alla Camera dei rappresentanti del lavoro appena che
ritenga ciò consentito dai supremi interessi dello Stato. I trattati che
importino variazioni nel territorio dello Stato, limitazioni o
accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze, non diventano
esecutivi se non dopo avere ottenuto l'approvazione della Costituente o
della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi di questa
Costituzione.
40 - Il Duce esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la Camera dei rappresentanti del lavoro.
41 - Il Duce convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.
42 - Qualora ravvisi il dissenso
politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera, il Duce può
scioglierla, convocandone un'altra nel termine di tre mesi.
43 - Il Duce presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.
44 - Il Duce sanziona le leggi.
45 - Al Duce appartiene il potere
esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo del Governo. Il Duce
promulga le leggi. Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato. Con
decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le
norme giuridiche per disciplinare: 1) l'esecuzione delle leggi; 2) l'uso
delle facoltà spettanti al potere esecutivo; 3) l'organizzazione e il
funzionamento delle amministrazioni dello Stato, e di altri enti
pubblici indicati dalla legge. Con decreto del Duce, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi
forza di legge: 1) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge; 2)
nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza
dell'Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera,
nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni
legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In
questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza
presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi
dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l'approvi e decorrano due anni
dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il
decreto cessa di aver vigore.
46 - Il Duce ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.
47 - Al Duce spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti.
48 - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.
§ III - Il Governo.
49 - Il Governo della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri.
50 - Il Capo del Governo è nominato e
revocato dal Duce. È responsabile verso il Duce dell'indirizzo generale
politico del Governo.
51 - Il capo del Governo dirige e
coordina l'opera dei Ministri, convoca il consiglio dei Ministri, ne
fissa l'ordine del giorno e lo presiede.
52 - Nessuno oggetto può esser posto all'ordine del giorno della Camera, senza il previo assenso del Capo del Governo.
53 - L'assenso del Capo del Governo è
necessario per presentazione alla Camera delle proposte di legge di
iniziativa dei rappresentanti del lavoro.
54 - I Ministri sono nominati e revocati
dal Duce su proposta del Capo del Governo. Sono responsabili verso il
Duce e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei
loro Ministeri.
55 - I sottosegretari di Stato sono
nominati e revocati dal Duce, su proposta del Capo del Governo, sentito
il Ministro competente.
56 - A giudicare dei reati commessi da
un Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera
costituita in Corte giurisdizionale. L'azione è esercita da Commissari
nominati all'inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza,
dal Presidente della Camera. Contro le sentenze pronunziate dalla
Camera come Corte giurisdizionale non è dato alcun ricorso.
§ IV - Le forze armate.
57 - Le forze armate hanno lo scopo di
combattere per la difesa dell'onore, della libertà e del benessere della
Nazione. Esse comprendono l'Esercito, la Marina da guerra,
l'Aeronautica.
58 - La bandiera di combattimento per le
forze armate è il tricolore, con fregio e una frangia marginale di
alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano, una granata, un'ancora
e un'aquila.
59 - La coscrizione militare è un
servizio d'onore per il popolo italiano, ed un privilegio per la parte
più eletta di esso. Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di
servire in armi la Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non
si trovino nelle condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.
60 - Al Duce soltanto spettano nei
riguardi delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di
promozione, di ispezione, di dislocazione delle truppe, di
mobilitazione.
§ V - La giurisdizione.
61 - La giurisdizione garantisce l'attuazione del diritto positivo nello svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.
62 - Le sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la volontà.
63 - La funzione giurisdizionale è
esercitata dai giudici, collegiali o unici, nominati dal Duce. La loro
organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio, la
procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro funzioni,
sono regolate dalla legge.
64 - Una sola Suprema Corte di
cassazione è costituita per tutta la Repubblica. Essa ha sede in Roma.
Ad essa spetta di assicurare un'uniforme interpretazione e applicazione
del diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i conflitti
di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.
65 - Nell'esercizio delle sue funzioni è
garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata
dalla legge e soltanto dalla legge.
66 - Nessuno può esser punito per un
fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che
non siano da essa stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole
da essa fissate.
67 - Nei casi che debbono essere
determinati con legge approvata dall'Assemblea della Camera, possono
essere istituiti tribunali straordinari per un tempo limitato, e per
determinati delitti. La giurisdizione dei tribunali militari non può
essere estesa a cittadini non in servizio militare se non in tempo di
guerra e per i reati espressamente preveduti dalla legge.
68 - Quando lo Stato e gli altri enti
pubblici agiscono nel campo del diritto privato sono pienamente soggetti
al codice civile e alle altre leggi.
69 - Gli organi amministrativi dello
Stato e degli altri enti pubblici debbono ispirarsi nell'esercizio delle
loro funzioni alla realizzazione del principio della giustizia
nell'amministrazione.
70 - Colui che sia stato leso da un atto
amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l'esperimento dei
ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l'atto stesso
ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza
dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla
generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi
stabiliti dalla legge.
§ VI - La difesa della stirpe.
71 - La Repubblica considera
l'incremento demografico come condizione per l'ascesa della Nazione e
per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile.
72 - La politica demografica della
Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e
fisica, purità della stirpe.
73 - Presupposto della politica
demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale della
struttura sociale dello Stato. La Repubblica la attua proteggendo e
consolidando tutti i valori religiosi e morali che cementano la
famiglia, e in particolare: col favore accordato al matrimonio,
considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso
possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di
prole sana e numerosa; col riconoscimento degli effetti civili al
sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico; col
divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza
ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini
italiani con sudditi di altre razze o con stranieri; con la tutela della
maternità; con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento
degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie
numerose.
74 - La protezione dell'infanzia e della
giovinezza è un'elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge,
anche a mezzo appositi istituti, con l'ingerenza nell'attività educativa
familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e
con l'assistenza tutelare dei minori abbandonati.
§ VII - L'educazione e l'istruzione del popolo.
SEZIONE I - Dell'Educazione.
75 - La Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali l'educazione morale, sociale e politica del popolo.
76 - L'educazione dei figli, conforme ai
principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo
dei genitori. Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della
patria potestà, invigila perché l'educazione familiare raggiunga i suoi
fini di formare l'onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale
degli ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l'opera della
famiglia. Ove quest'opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo
svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati.
77 - Organo fondamentale dell'educazione
politica del popolo è il Partito fascista repubblicano. Esso è
riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali compiti
essenziali: difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi
della dottrina di cui esso è assertore e depositario; suscitare e
rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da
Mussolini in 'la passione della'] solidarietà nazionale, e il dovere di
subordinare tutti gli interessi individuali e collettivi, all'interesse
supremo della libertà della Nazione nel mondo; diffondere nel popolo la
conoscenza dei problemi internazionali e interni che interessano
l'Italia.
78 - L'iscrizione al P.F.R. non importa
alcun privilegio o speciale diritto. Essa importa il dovere di votarsi
fino al limite estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e
purità d'intenti, alla causa nazionale. Fuor del campo delle attività
aventi carattere preminentemente politico, l'iscrizione al P.F.R. non è
condizione né costituisce titolo di preferenza per l'assunzione o la
conservazione di impieghi e cariche né per il trattamento morale ed
economico dei lavoratori.
SEZIONE II - Dell'Istruzione.
79 - La scuola si propone la formazione
di una cultura del popolo, inspirata agli eterni valori della razza
italiana e della sua civiltà.
80 - I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l'educazione delle nuove generazioni.
81 - L'accesso agli studi e la loro
prosecuzione sono regolati esclusivamente col criterio delle capacità e
delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato garantiscono la
continuazione degli studi ai giovani capaci non abbienti.
82 - L'istruzione elementare, da
impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per
tutti i cittadini della Repubblica.
83 - La Repubblica Sociale Italiana
considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica
l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla
tradizione cattolica: perciò l'insegnamento religioso è obbligatorio
nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire
particolari casi di esenzione.
84 - La fondazione e l'esercizio di
istituti privati di istruzione sono ammessi soltanto previa
autorizzazione dello Stato e sotto controllo di questo
sull'organizzazione, i programmi e la capacità morale e formazione
scientifica degli insegnanti.
§ VIII - L'amministrazione locale.
85 - I Comuni e le Provincie sono enti
ausiliari dello Stato. La loro istituzione e le loro circoscrizioni sono
regolate dalla legge.
86 - I Comuni e le Provincie hanno come
fine esclusivo la tutela degli interessi amministrativi dei cittadini
che loro appartengono. A tal fine sono muniti dallo Stato di poteri, che
debbono esercitare coordinandoli e subordinandoli agli interessi
superiori della Nazione. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comuni e
le Province agiscono in modo autonomo, secondo i principi del
decentramento amministrativo, ma sono sottoposti al controllo di
legittimità e, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo di merito
degli organi diretti dallo Stato.
87 - Gli organi dell'amministrazione
autonoma locale sono stabiliti dalla legge. I Consigli comunali e
provinciali sono eletti col sistema del suffragio universale diretto dai
cittadini lavoratori residenti domiciliati nel territorio del Comune o
della Provincia.
88 - I Consigli eleggono nel loro seno
il Podestà del Comune e il Preside della Provincia. La legge stabilisce
le cause di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità per le nomine a
Podestà o a Preside. Tali nomine sono soggette all'approvazione dello
Stato, da darsi con decreto del Duce.
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
89 - La cittadinanza italiana si
acquista e si perde alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge,
sulla base del principio che essa è titolo d'onore da riconoscersi e
concedersi soltanto agli appartenenti alla stirpe ariana italiana. In
particolare la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti
alla razza ebraica e a razze di colore.
90 - I sudditi di razza non italiana non
godono del diritto di servire l'Italia in armi, né, in genere, dei
diritti politici: godono dei diritti civili entro i limiti segnati dalla
legge, secondo il criterio della loro esclusione da ogni attività,
culturale ed economica, che presenti un interesse pubblico, anche se
svolgentesi nel campo del diritto privato. In quanto non particolarmente
disposto vale per essi, in quanto applicabile, il trattamento riservato
agli stranieri.
91 - Fondamentale dovere del cittadino è
quello di collaborare con tutte le sue forze, e in ogni campo della sua
attività, al raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale
Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli oneri, le
restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle esigenze nazionali, per
il principio che non può essere veramente libero se non il cittadino
della Nazione libera.
92 - Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
93 - I diritti civili e politici sono
attribuiti a tutti i cittadini. Ogni diritto soggettivo, pubblico e
privato, importa il dovere dell'esercizio in conformità del fine
nazionale per cui è concesso. A questo titolo lo Stato ne garantisce e
tutela l'esercizio.
94 - La libertà personale è garantita.
Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme
prescritte dalla legge. Nessun cittadino, arrestato in flagrante o
fermato per misure preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni
senza un ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle
forme prescritte dalla legge.
95 - Il domicilio è inviolabile. Tranne i
casi di flagranza, nessuna visita o perquisizione domiciliare è
consentita senza ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e
nelle forme prescritte dalla legge.
96 - A ogni cittadino deve esser
assicurata la facoltà di controllo, diretto o a traverso i suoi
rappresentanti, e di responsabile critica sugli atti politici e su
quelli della pubblica amministrazione, nonché sulle persone che li
compiono o vi sono preposte.
97 - La libertà di parola, di stampa,
d'associazione, di culto è riconosciuta dalla Repubblica come attributo
essenziale della personalità umana e come strumento utile per gli
interessi e per lo sviluppo della Nazione. Deve esser garantita fino al
limite in cui è compatibile con le preminenti esigenze dello Stato e con
la libertà degli altri individui.
98 - L'organizzazione politica è libera.
I partiti possono esplicare la loro attività di propaganda delle loro
idee e dei loro programmi, purché non in contrasto con i fini supremi
della Repubblica.
99 - L'organizzazione professionale è
libera. Ma soltanto la Confederazione unitaria del lavoro della tecnica e
delle arti, o le associazioni ad essa aderenti e riconosciute dallo
Stato, rappresentano legalmente gli interessi di tutte le categorie
produttive e sono munite di pubblici poteri per lo svolgimento delle
loro funzioni.
100 - È vietata, salva la preventiva
autorizzazione dello Stato nel territorio della Repubblica la
costituzione di associazioni aderenti a organizzazioni sindacali o
politiche straniere o internazionali, o che ne costituiscano sezioni o
comunque conservino con esse collegamenti.
101 - È vietata nel territorio della Repubblica la costituzione di società segrete.
CAPO IV - STRUTTURA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.
§ I - La produzione e il lavoro.
SEZIONE I - La Produzione.
102 - Il complesso della produzione è
unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere
dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.
103 - Nel campo della produzione la
Repubblica si propone di conseguire l'indipendenza economica della
Nazione, condizione e garanzia della sua libertà politica nel mondo. A
tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l'aumento,
il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi, fissa, a
mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i piani
generali della produzione nazionale o di settori di questa.
All'osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono
impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi,
che nello svolgimento dell'attività produttiva.
104 - Nei rapporti tra le categorie dei
vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola
impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione
tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione
agli interessi superiori della Nazione.
105 - La Repubblica considera la
proprietà privata frutto del lavoro e del risparmio individuale, come
completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne
riconosce la funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per
sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della
Nazione. A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di
proprietà privata e ne garantisce l'esercizio e i trasferimenti sia per
atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo
le regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.
106 - La Repubblica protegge con
particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l'economia
nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe. Perciò
favorisce con ogni mezzo il ritorno ai campi, con la costruzione di case
coloniche, con le agevolazioni all'acquisto della piccola proprietà
rurale da parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti.
Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo
a frazionamenti che non rispettino l'unità colturale necessaria e
sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente
coltivazione.
107 - Si può procedere
all'espropriazione della proprietà privata per pubblico interesse, nei
casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il proprietario
abbandoni o trascuri l'esercizio del diritto in modo dannoso per
l'economia nazionale. Si può altresì disporre il trasferimento coattivo
della proprietà, quando sia di pubblico interesse assegnarne l'esercizio
a persone o enti più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente
stabilite dalla legge. Sia in caso di espropriazione che di
trasferimenti coattivi nel pubblico interesse è dovuta al proprietario
una congrua indennità conformemente alle leggi.
108 - La Repubblica considera
l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più
utile nell'interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la
controlla.
109 - L'organizzazione privata della
produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore
dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte
alla Repubblica.
110 - L'intervento dello Stato nella
gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in cui siano in gioco
interessi politici dello Stato, nonché per controllare l'iniziativa
privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario,
sostituirla se essa si dimostri insufficiente o manchi.
111 - La Repubblica assume direttamente
la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la
indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese
fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo
svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle
imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge.
112 - In caso di assunzione della
gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo
Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il
periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti
pubblici.
SEZIONE II - Il Lavoro.
113 - I1 lavoro è il soggetto e il fondamento dell'economia produttiva.
114 - Il lavoro, sotto tutte le sue
forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un
dovere nazionale. Soltanto il cittadino che adempie il dovere del
lavoro ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile.
115 - Come l'adempimento del dovere di
svolgere l'attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di
ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura
la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.
116 - La Repubblica garantisce a ogni
cittadino il diritto al lavoro, mediante l'organizzazione e l'incremento
della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e
dell'offerta di lavoro. Il collocamento dei lavoratori è funzione
pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici dall'organizzazione
professionale riconosciuta.
117 - Poiché la attuazione, rigorosa e
inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del
lavoro è di preminente interesse pubblico, la disciplina del rapporto di
lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi
dall'organizzazione professionale riconosciuta. Tali norme si
inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali possono
contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al lavoratore.
118 - La retribuzione del prestatore di
lavoro deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle
possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. Oltre alla
retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche nello
spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione, assegni in
relazione agli oneri familiari.
119 - L'orario ordinario di lavoro non può superare le 44 ore
settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico
per periodi determinati e per settori produttivi da stabilirsi per
legge. La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali
riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro
straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
120 - Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana,
di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie
retribuito.
121 - Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il
lavoratore ha diritto, oltre a un congruo preavviso, a un'indennità
proporzionata agli anni di servizio.
122 - In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se
fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai
parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla
legge.
123 - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di
collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che debbono
concorrere agli oneri di essa. La Repubblica coordina e integra tale
azione di previdenza, a mezzo dell'organizzazione professionale, e con
la costituzione di speciali Istituti per l'incremento e la maggiore
estensione delle assicurazioni sociali. L'opera convergente dello Stato e
delle categorie interessate deve garantire a tutti i lavoratori piena
assistenza per la vecchiaia, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le
malattie, la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il
richiamo alle armi.
124 - Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e
produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l'azione
selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell'associazione
professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l'istruzione
professionale.
§ II - La gestione socializzata dell'impresa.
125 - La gestione dell'impresa, sia essa pubblica che privata, è
socializzata. Ad essa prendono parte diretta coloro che nell'impresa
svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva.
126 - Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato,
politicamente e giuridicamente, dell'andamento della produzione e della
disciplina del lavoro nell'impresa.
127 - Il capo dell'impresa pubblica è nominato dal Governo.
128 - Il capo dell'impresa privata è l'imprenditore. Imprenditore è
colui che ha organizzato l'impresa, determinandone l'oggetto e lo scopo
economico, o colui che ne ha preso posto. Nelle imprese individuali o ad
amministratore unico, il capo dell'impresa è il titolare o
l'amministratore unico. Nelle imprese con organo amministrativo
collegiale il capo dell'impresa è stabilito, dallo statuto o dall'atto
costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di
amministrazione o dell'Amministratore delegato o di un tecnico, che può
essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di
Direttore generale.
129 - Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di
gestione eletto dai lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici.
Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti
all'indirizzo e allo svolgimento della produzione dell'impresa nel
quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo
dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell'impresa e delibera
la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai
lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla
tutela del lavoro.
130 - Nelle imprese private, degli organi collegiali di
amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli
statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici
dell'impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti
dall'assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più
rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del
capitale.
131 - Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l'atto
costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora
esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà
costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici dell'impresa di
almeno tre membri. Il Consiglio collabora col titolare dell'impresa e
con l'amministratore unico alla gestione dell'impresa. Deve esser
sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino
trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell'oggetto
dell'impresa.
132 - In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si
costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai,
impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti
interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella
loro applicazione. Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale,
di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell'impresa
deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni
riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre
questioni che egli intenda di sottoporgli.
133 - La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i
limiti massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al
capitale impiegato nell'impresa, in generale o per i vari tipi di esse.
Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso
è stabilita convenzionalmente.
134 - Gli utili dell'impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto
al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli
operai, impiegati e tecnici dell'impresa, nelle proporzioni fissate per
legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli
statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione. La parte degli
utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e
massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un'eccedenza, questa è
devoluta allo Stato che l'amministra o la impiega per scopi di
carattere sociale.
§ III - L'organizzazione professionale.
135 - Tutte le categorie di prestatori d'opera e di lavoratori,
operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di
professionisti e gli artisti sono organizzati in un'organizzazione
professionale nazionale. Nel seno dell'organizzazione unica possono
formarsi sezioni per le varie branche della produzione e per le varie
categorie professionali.
136 - L'associazione professionale unica si ispira ai principi della
Repubblica Sociale Italiana e ne cura l'attuazione nel campo
dell'economia nazionale: essa costituisce l'organizzazione giuridica a
traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della
produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione
stabile alla costituzione e alla vita dello Stato.
137 - L'organizzazione professionale unica ha l'esclusiva integrale
rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In
virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle
categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di
supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente
ausiliario dello Stato.
138 - L'associazione professionale unica ha come precisi compiti
istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni
che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie
rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini
superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l'incremento
qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e
dei prezzi di beni e servizi, nell'interesse dei produttori e dei
consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si
uniformino, nell'esercizio della loro attività, ai principi
dell'ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano;
assicurare l'uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione,
suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione;
promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra
i produttori; coltivare l'istruzione, specialmente professionale, e
l'educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle
categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere
svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina
della produzione e del lavoro.
139 - All'associazione professionale unica, per l'assolvimento dei
suoi compiti lo Stato affida l'esercizio di poteri: a) normativo, per
cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme
giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di
lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche
obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai
fini del coordinamento della produzione; b) fiscale, per cui, onde
sostenere le spese obbligatorie facoltative connesse alle sue funzioni,
può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura
massima stabilita dalla legge procedendo all'esazione colle procedure e i
privilegi per la riscossione delle imposte; c) conciliativo, per cui
deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie
individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e
all'applicazione delle norme collettive economiche da esso emanate: tale
tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la
proposizione delle relative controversie giudiziarie; d) disciplinare,
per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari
determinate nello Statuto dell'associazione, per inosservanza ai doveri
nascenti dall'ordinamento sociale nazionale; al fine di accertare tali
eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a
mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti;
e) consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle
amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina
della produzione e del lavoro.
140 - Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica
gode di piena autonomia. I suoi atti sono solamente sottoposti al
controllo di legittimità, e le persone al controllo politico dello
Stato, a mezzo degli organi designati dalla legge.
141 - Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla
formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive
di lavoro o alla interpretazione delle norme collettive economiche,
emanate dall'organizzazione professionale riconosciuta è istituita la
Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria. La
Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell'ordine
giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da
tenersi nei modi stabiliti dalla legge. Alla proposizione delle azioni
per la risoluzione delle controversie collettive è legittimata soltanto
l'Associazione professionale riconosciuta o, previa autorizzazione, le
associazioni ad essa aderenti. In mancanza, l'azione può essere proposta
dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla
Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel
giudizio. Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione
professionale, l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena
di nullità. Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di
controversie collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive
emanate dalla organizzazione professionale riconosciuta. Tali decisioni
non possono essere impugnate se non per errori di procedura dinanzi
alla Suprema Corte di Cassazione.
142 - Poiché l'ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i
mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia
collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la
serrata, l'inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle
sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti
di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l'economia
nazionale.
Tra parentesi sono riportate le modifiche apportate da Mussolini di suo pugno.
Domenico Pellegrini Giampietro (Brienza, 30 agosto 1899 – Montevideo,
18 giugno 1970) è stato un politico, accademico,economista e scrittore
italiano che negli ultimi anni della sua vita si dedicò anche al
giornalismo.
Giovanissimo si trasferisce a Caserta dove fonda la legione
nazionalista "Sempre pronti". Prende parte alla prima guerra mondiale
insieme ad altri ragazzi del '99 come tenente di fanteria e viene
decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Nel 1922 si
iscrisse al Partito Nazionale Fascista e partecipò alla marcia su Roma,
che partì da Napoli, legandosi ad alcuni gruppi massonici.
Figura di spicco del fascismo campano (insieme ad Alfredo Rocco,
Bruno Spampanato e l'economista Alberto Beneduce), nel1926 si laureò in
giurisprudenza ed esercitò per otto anni la professione di avvocato. Nel
1934 divenne professore universitario di diritto pubblico comparato e
di storia e dottrina del Fascismo a Napoli, e nel corso degli anni
trenta ricevette numerosi incarichi di rilievo: fu ad esempio segretario
dell'Unione interprovinciale credito e assicurazioni dal 1937 al 1943 e
membro della Corporazione previdenza e credito dal 1934 al 1943.
Volontario nella guerra civile spagnola come capitano di fanteria,
nel conflitto viene ferito e decorato con due medaglie d'argento al
valor militare. Rientrato in Italia è nominato membro del direttorio
federale di Napoli e del direttorio nazionale nel 1943, segretario
federale di Napoli, consigliere nazionale nella Camera dei Fasci e delle
Corporazioni e sottosegretario al ministero delle Finanze nel 1943,
fino al 25 luglio.
Successivamente aderisce alla Repubblica Sociale Italiana, di cui
Ministro per le Finanze: in questa veste egli costituì nel 1944 la
"Brigata Nera", di cui fu anche comandante. Al termine della Seconda
guerra mondiale fu arrestato ed assolto dall'accusa di collaborazionismo
col regime nazista. Nel 1949 si trasferisce prima in Brasile, poi in
Argentina e in Uruguay dove fa svolge la professione di banchiere e di
direttore della rivista Sintesi.
Tra i suoi scritti, oltre agli Aspetti spirituali del fascismo del
1941 (che si basano su quello che venne definito "misticismo fascista"),
ha una notevole importanza L'oro di Salò nel quale Pellegrini
Giampietro non solo spiegò il modo con cui diresse l'economia della RSI
(ad esempio nei primi mesi del 1945 fece stampare solo 10,881 milioni di
carta moneta rispetto ai 137,840 autorizzati).
IL TESTAMENTO DI MUSSOLINI
Non è la fede che mira nell'ora del crepuscolo quella
che mi sostiene, è la fede della mia infanzia e della mia vita che mi
impone di dover credere, anche quando avrei forse il diritto di
dubitare.
Non so se questi miei appunti saranno mai letti dal popolo
italiano; vorrei che così fosse, per dargli la possibilità di
raccogliere in confessione di fede il mio ultimo pensiero.
Non so nemmeno se gli uomini mi concederanno il tempo sufficiente per scriverli.
Ventidue anni di governo non mi rendono probabilmente degno a giudizio unano di vivere altre ventiquattro ore.
Ho creduto nella vittoria delle nostre armi, come credo in
Dio, Nostro Signore, ma più ancora credo nell'Eterno, adesso che la mia
sconfitta ha costituito il banco di prova del quale dovranno venire
mostrate al mondo intero, la forza e la grandezza dei nostri cuori.
E' ormai un fatto che la guerra è perduta, ma è anche certo che non si è vinti finchè non ci si dichiara vinti.
Questo dovranno ricordare gli italiani se, sotto la
dominazione straniera, arriveranno a sentire l' insoffocante risveglio
della loro coscienza e dei loro spiriti.
Oggi io perdono a quanti non mi perdonano e mi condannano, condannano se stessi.
Penso a coloro ai quali sarà negato per anni di amare e
soffrire per la Patria e vorrei che essi si sentissero non solo
testimoni di una disfatta, ma anche alfieri della rivincita.
All'odio smisurato e alle vendette subentrerà il tempo della ragione.
Così riacquistato il senso della dignità e dell'onore, son
certo che gli Italiani di domani sapranno serenamente valutare i
coefficenti della tragica ora che vivo.
Se questo è dunque l'ultimo giorno della mia esistenza,
intendo che anche a chi mi ha tradito, vada il mio perdono, come allora
perdonai al Savoia la sua debolezza.
Germasino, 27 Aprile notte
Benito Mussolini